PREVIDENZA

Nell’ambito del settore previdenziale lo STUDIO LEGALE MAURIZIO PAPA segue vertenze in materia previdenziale su varie materie:

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide. I destinatari sono i cittadini italiani residenti in Italia e, in particolari condizioni, i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo. Una volta riconosciuto il requisito sanitario, le provvidenze economiche vengono erogate a seguito di ulteriori accertamenti cosiddetti socio-economici.

PENSIONE DI INABILITA'

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

INDENITA' DI FREQUENZA

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

CIECHI ASSOLUTI: PENSIONE DI INABILITÀ

Tra le varie categorie di invalidi, i ciechi civili sono stati tra i primi ad avere un intervento legislativo di tutela. Risale al 1948 il primo assegno mensile a loro riconosciuto. Seguirono la l. 632/1954, la l. 66/1962 e la l. 382/1970. Sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

CIECHI VENTESIMISTI: PENSIONE

Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (l. 382/1970 - l. 33/1980, art. 14 septies ).

L. 104/92 - PERMESSI RETRIBUTI

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti del settore privato e, dal 1° gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate circ. 114/2008.